(massima n. 1)
La corte d'appello deve disporre, anche d'ufficio, le restituzioni ex art. 669 novies cod. proc. civ. ove non abbia provveduto il tribunale all'esito dell'accertamento nel merito dell'insussistenza del diritto oggetto di cautela, dovendosi escludere che l'eventuale istanza proposta dalla parte abbia natura di domanda riconvenzionale ovvero che sia configurabile un giudicato sull'irripetibilitą in caso di omessa pronuncia del primo giudice, tanto pił che l'art. 1669 novies, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., dispone che, in tale evenienza, č ammissibile il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento perché provveda ad adottare le relative misure.