(massima n. 1)
Agli interessi sui crediti previdenziali ed assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, non avendo essi la natura di veri e propri "accessori" del credito "principale", bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento soltanto parziale della prestazione, alla cui determinazione il giudice deve provvedere anche in assenza di domanda giudiziale. Ne consegue che la domanda di pagamento del residuo credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali va maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in cumulo tra loro, non potendo operare in relazione agli interessi legali la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 cod. civ.