(massima n. 1)
Il giudice di appello può procedere all'ammissione di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado in ragione dei limiti stabiliti dagli artt. 2721 e ss. cod. civ., senza incorrere nel divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. - nella formulazione successiva alla novella recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, e precedente alla modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, - laddove, investito del riesame sull'ammissibilità del mezzo di prova, rispetto al quale si deduca l'esistenza di una violazione di legge (processuale o sostanziale), lo ritenga, invece, positivamente superato.