(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nello stabilire che, a partire dal primo gennaio 1999, l'INAIL è l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, determina una successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le suddette prestazioni, sussiste e permane la legittimazione passiva dell'Ente datore di lavoro.