(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'imprevedibilitą, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, che resta limitato a quello astrattamente prevedibile in relazione ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, quindi, secondo un criterio di normalitą in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, relativa ad una richiesta di risarcimento del danno da licenziamento collettivo illegittimo, irrogato prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso che il risarcimento dovesse essere commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dai lavoratori licenziati tra il recesso datoriale e la sentenza di primo grado poiché era presumibile che, dopo un primo periodo di incolpevole inoccupazione, gli stessi avrebbero potuto attivarsi per il reperimento di altra attivitą lavorativa).