(massima n. 1)
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtł dei quali ciascun assicuratore č titolare delle sole posizioni soggettive relative al proprio rapporto con l'assicurato. Ne consegue che l'assunzione dell'obbligo di pagare l'indennitą solo "pro quota" si riferisce al solo rapporto interno tra assicurato e coassicuratore e non trova applicazione nell'ipotesi in cui ad agire nei confronti del coassicuratore sia il danneggiato, con azione diretta ex art. 18, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), rilevando in tal caso il regime di maggior tutela del danneggiato e non la previsione dell'art. 1911 c. c.