(massima n. 1)
L'interpretazione degli atti negoziali che č riservata al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioč il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non giā di una prioritā di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.