(massima n. 1)
L'arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza degli arbitri deve essere valutata in riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia in modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine di un procedimento in cui, previa definizione del "thema decidendum", sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la negligenza degli arbitri, e la conseguente sussistenza di una giusta causa di loro revoca per avere gli stessi rigettato tutte le istanze probatorie dell'attore, sul duplice presupposto che era stato regolarmente consentito alle parti lo svolgimento di attività assertiva e deduttiva, e che l'obbligo degli arbitri di motivare i provvedimenti istruttori poteva essere rinviato al momento della loro decisione, rimasta, però, preclusa dall'intervenuta, precedente richiesta di revoca dei primi).