(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile da trattamento sanitario ed ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione risarcitoria, non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime nei confronti del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento da questi non consentito (anche se abbia esito infausto e anche se l'intervento venga effettuato in violazione delle regole dell'arte medica), se sia comunque rinvenibile nella sua condotta professionale una finalità terapeutica ovvero la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, dovendosi escludere, in tali evenienze, che la condotta sia diretta a ledere, sicché, ove l'agente cagioni lesioni al paziente, è, al più, ipotizzabile il delitto di lesioni colpose se l'evento sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare.