(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile il motivo di ricorso, che denunci la violazione del diritto comunitario, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia successiva alla decisione di "prime cure", ma anteriore a quella d'appello, sebbene non dedotta nel precedente grado, in quanto non esistono preclusioni alla rilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimità della questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella comunitaria sopravvenuta, che opera in modo analogo allo "ius superveniens", essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo.