(massima n. 1)
L'effetto espansivo esterno del giudicato previsto dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., opera anche nel caso in cui il diritto posto alla base di un decreto ingiuntivo - ottenuto in base ad una sentenza immediatamente esecutiva sull'"an debeatur" - sia stato negato a seguito della riforma o cassazione della sentenza che l'aveva accertato e travolge gli effetti anche esecutivi del decreto stesso.