(massima n. 1)
Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni - al riguardo - dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove. (Nella specie il giudice del rinvio, poiché era stata accertata con efficacia di giudicato - stante il rigetto, in sede di legittimità, del relativo motivo di ricorso - l'esistenza del nesso causale tra l'omessa esecuzione di un parto cesareo ed i danni subìti dal nascituro, aveva anche ritenuto di trarre indicazioni dalla sentenza rescindente per stabilire se la struttura sanitaria avesse adempiuto all'onere di provare l'assenza di colpa dalla propria prestazione).