(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento č rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gią in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di pił clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, (Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in relazione ad un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato da un Comune; ha ritenuto che le parti avessero inteso recepire, col meccanismo della relatio perfecta tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative agli appalti di opere pubbliche stipulati dallo Stato contenute negli artt. da 43 a 51 del DPR n. 1063 del 1962, ivi compreso l'art. 47 nel testo ripristinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, e quindi il complessivo meccanismo di tutela giurisdizionale previsto da detto decreto; ha interpretato la complessiva disciplina contrattuale nel senso di autorizzare ciascuna parte a ricorrere ad un collegio arbitrale con facoltą della controparte di declinare la competenza arbitrale a favore di quella ordinaria).