(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'elezione di domicilio con un nuovo difensore, effettuata dal convenuto nel giudizio di revocazione, č irrilevante ai fini della notificazione del concorrente ricorso per cassazione nei suoi confronti, che deve avvenire, anche in presenza di una diversa dichiarazione di parte, presso il procuratore costituito nel giudizio in cui č stata emessa la decisione impugnata, in quanto l'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., da un lato, intende certamente riferirsi come destinatario a quest'ultimo e, dall'altro, attribuisce valore alla nuova elezione di domicilio solo se contenuta nell'atto di notifica della sentenza.