(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, gią impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralitą di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullitą - sulla validitą della pronuncia gią adottata (anche lą dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unitą della decisione, del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.