(massima n. 2)
In caso di cassazione per omessa pronuncia, il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che gli compete relativo alla ricostruzione del fatto processuale, è vincolato al rispetto non solo del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto - se, nella sentenza rescindente, possono essere stati considerati già accertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabili del principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza di cassazione con rinvio, mentre ben può riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto di autonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, né la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio. Pertanto, se l'omessa pronuncia si riferisce ad una eccezione di prescrizione del convenuto, il giudice di rinvio ben può rilevare l'esistenza di un giudicato interno formatosi sulla inammissibilità dell'eccezione stessa, la cui esistenza non sia emersa nell'ambito del giudizio rescindente.