(massima n. 1)
Il proprietario dei mobili pignorati presso l'abitazione del debitore esecutato, e già acquistati in forza di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, non può proporre opposizione di terzo ex art. 58, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Né assumono rilievo i rapporti personali tra questi e il debitore esecutato in quanto - limitare la proponibilità dell'opposizione di terzi, quando i beni pignorati, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore, così da porre un argine al rischio di fraudolente elusioni - risponde all'esigenza, posta alla base dell'espropriazione forzata esattoriale, di soddisfare la pronta riscossione delle imposte.