(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui č promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, puō, quando il credito che vanta verso il terzo č di molto superiore al debito per cui č sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilitā per il suddetto debitore - creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale.