(massima n. 1)
L'ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ., in quanto provvedimento provvisorio inidoneo al giudicato, č destinata a perdere efficacia qualora, all'esito del giudizio che prosegua ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., oppure di un distinto processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione, il giudice pronunci sentenza e fissi un diverso termine di rilascio.