(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilitā dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, č condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - cosė abbandonando la prospettazione della responsabilitā alternativa - si applica l'art. 332 cod. proc. civ.