(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 cod. proc. civ., non č necessaria la specifica indicazione delle norme violate o erroneamente applicate dal giudice, essendo sufficiente la deduzione, nella parte motiva, dei principi relativi al riparto di giurisdizione di cui si denunci il malgoverno.