(massima n. 1)
Qualora l'operativitą di un contratto (nella specie, agenzia) venga subordinata dalle parti al perfezionarsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo (nella specie, fornitura al preponente di componenti degli impianti industriali dei quali l'agente avrebbe dovuto promuovere la vendita), il collegamento funzionale fra l'uno e l'altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione di natura sospensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nella conclusione del secondo. Ne consegue che il mancato verificarsi di tale condizione osta a che il contratto concluso, ancorché ad esecuzione continuata o periodica, possa produrre qualsiasi effetto, restando in particolar modo inapplicabile il disposto dell'art. 1360 secondo comma c.c., sulla salvezza delle prestazioni gią eseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva.