(massima n. 1)
Non č impugnabile con regolamento di competenza l'ordinanza con cui, nel corso di un procedimento di scioglimento di comunione, il giudice neghi la sospensione delle operazioni di divisione e dia mandato ad un notaio di procedere all'estrazione dei lotti sulla base del progetto predisposto da un c.t.u. e recepito in sentenza non definitiva, essendo l'esperibilitā dell'impugnazione impedita dalla formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., dal carattere eccezionale della norma e dalla "ratio" della stessa, in quanto volta ad assicurare un controllo immediato sulla legittimitā di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo, ed essendo, peraltro, assente, nella specie, una pluralitā di cause, tra le quali possa configurarsi la relazione di pregiudizialitā-dipendenza di cui all'art. 295 c.p.c..