(massima n. 1)
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non č inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - č diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente. (Nella specie, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle spese relative a prestazioni socio-assistenziali a favore di malati psichici stabilizzati per l'anno 1993, i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale - e la relativa domanda era stata accolta dalla corte territoriale - la restituzione delle ulteriori somme giā trattenute dall'Azienda ospedaliera per gli anni precedenti; intervenuta la cassazione della decisione, il giudice del rinvio, in conformitā al principio di cui alla massima, aveva esaminato e deciso, accogliendola, la domanda di restituzione delle somme precedentemente corrisposte in esecuzione della sentenza annullata).