(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralitā di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, č inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. era stata investita con un ricorso rimasto carente di specifiche censure avverso la ritenuta fittizietā della sede di una societā risultante da una fusione transfrontaliera - costituente solo una delle tre, autonome ragioni poste a sostegno della impugnata decisione di fallimento - di cui si era, invece, lasciata la valutazione al "prudente apprezzamento della Corte).