(massima n. 1)
È appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata, secondo diritto, dal giudice di pace in una controversia avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., ed instaurata successivamente all'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63.