(massima n. 1)
Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell'applicabilitą o meno dell'art. 1359 c.c. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a secondo che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l'interesse di uno dei contraenti, ovvero l'interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontą dell'uno o dell'altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale.