(massima n. 1)
Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitł, non risulta proposta una "confessoria servitutis" e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada.