(massima n. 1)
La violazione del giudicato esterno (nella specie, giudicato penale) non può essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo in grado di appello (nella specie, Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia), trattandosi di doglianza che attiene ad un "error in iudicando" e non al superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.