(massima n. 1)
Nelle societā di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili č subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non č surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della societā.