(massima n. 1)
Nel caso di fusione per incorporazione tra due società (secondo la disciplina anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), non dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, la parte non colpita dall'evento estintivo può notificare validamente l'atto di citazione in appello non solo nei confronti della società incorporante ma, nonostante la regolare pubblicazione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, anche nei confronti della società incorporata, salvo che l'appellante sia stato edotto dell'estinzione di quest'ultima mediante qualsiasi atto idoneo a comunicare il fatto al destinatario in modo certo e documentalmente dimostrabile, anche se non necessariamente in via diretta attraverso una notificazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha dichiarato inammissibile l'appello notificato nei confronti della banca incorporata sul presupposto dell'intervenuta comunicazione della fusione all'appellante con la relazione di notifica della sentenza di primo grado).