(massima n. 1)
La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconciliazione, reputando che il mantenimento di due residenze separate e la perpetuazione di una condotta adulterina da parte del marito, pur costituendo una prosecuzione del "menage" coniugale anteriore alla separazione, non potessero considerarsi elementi significativi di una ripristinata unione materiale e spirituale, mentre i contributi di natura economica e l'assistenza di un coniuge all'altro in occasione di una degenza ospedaliera potevano essere dettati da ragioni umanitarie e da solidarietą post-coniugale).