(massima n. 1)
L'art. 2751-bis, numero 3), c.c., inserito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, deve essere interpretato, in conformitą con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica, nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla societą di capitali che eserciti l'attivitą di agente.