(massima n. 1)
In materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre č inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale č chiesta la revocazione. (Nella specie, la contestazione riguardava, in particolare, la declaratoria di inammissibilitą per aver escluso il vizio di violazione di legge in riferimento ad una circolare amministrativa, nonostante la stessa fosse stata adottata a seguito del d.lgs. n. 124 del 2004).