(massima n. 1)
Il dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dall'art 1227, secondo comma, cod. civ. non lo obbliga a svolgere attivitą che, pur nel fine lecito di contenere l'"iter" evolutivo dei danni, incidano sulla situazione dei luoghi in senso modificativo o sostitutivo di opere e cose comunque connesse geneticamente alla precedente azione od omissione dell'autore dell'illecito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in un giudizio relativo alla responsabilitą dell'appaltatore per i vizi dell'opera ex art 1668 cod. civ., non fosse possibile addebitare al committente l'aumento dei costi dei lavori occorrenti per l'eliminazione dei vizi stessi, verificatosi in corso di causa, sul rilievo che tali lavori avrebbero modificato la situazione oggetto di accertamento giudiziale e che, in conseguenza, il committente non poteva ritenersi obbligato ad eseguirli prima della conclusione del giudizio).