(massima n. 1)
Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio a tale credito, ad opera dell'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall'art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalitą dell'ultimo periodo del comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all'ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali gią ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l'essere ancora in corso l'accertamento del passivo (come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo).