(massima n. 1)
La parte che deduce la non integritā del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali č necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integritā.