(massima n. 1)
In caso di vendita di beni mobili da trasportare pattuita con clausola "franco partenza", il venditore, a norma dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., non č tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, rispondendo solo dell'integritā della stessa al momento della consegna al vettore.