(massima n. 1)
Il pagamento del prezzo della compravendita, in quanto oggetto di un'obbligazione pecuniaria, deve effettuarsi, ex art. 1277 c.c., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontą delle parti, sicché, in assenza di prova di quest'ultima, lo stesso, qualora eseguito mediante cessioni di cambiali, non ha effetto solutorio, avendo la cambiale natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ed avvenendo la cessione o la girata "pro solvendo" e non "pro soluto", ove non differentemente ed espressamente pattuito.