(massima n. 1)
Al fine dell'affermazione della responsabilitą dei sindaci di societą per il loro illegittimo comportamento omissivo, č necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e pił diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori. (Fattispecie nella quale si imputava ai sindaci una responsabilitą concorrente con quella degli amministratori per violazione dell'art. 2449 c.c., nel testo previgente al d.l.vo n. 6 del 2003).