(massima n. 1)
A differenza del mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l'agente si limita verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari fra preponente e terzi in una zona determinata, salvo che come previsto dall'art. 1752 c.c. gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l'incarico. Pertanto in relazione a questa possibilitā la riconduzione del rapporto all'uno o all'altro schema va operata avendo riguardo ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilitā, la quale č caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l'incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari.