(massima n. 1)
Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilitą delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato (rimasto contumace) non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.