(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l'improcedibilitą dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia gią intervenuta una declaratoria di improcedibilitą od inammissibilitą.