(massima n. 1)
L'art. 1359 c.c. — a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento — non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, secondo l'accertamento del giudice di merito, ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far insorgere un fattore modificativo del naturale iter attuativo dell'efficacia del contratto. (Nella specie, pattuita la compravendita di numerosi appartamenti per i quali era in corso la pratica di concessione edilizia e pagato il prezzo con la datio in solutum di un terreno edificabile, l'adempimento delle obbligazioni del costruttore promittente venditore era stato garantito con polizza fideiussoria a beneficio della promissaria acquirente, la cui validità era stata condizionata al rilascio al venditore della concessione edilizia; la S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto avverata la suddetta condizione perché il mancato rilascio della concessione edilizia era addebitabile all'omissione, da parte del promittente venditore, di adempimenti indispensabili).