(massima n. 1)
La sentenza passata in giudicato, relativa al riconoscimento del diritto del titolare della cassetta di sicurezza ad ottenere la liquidazione dell'intero massimale assicurativo, non costituisce giudicato sostanziale in ordine alla quantificazione del valore degli oggetti custoditi, nel successivo giudizio introdotto al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno subito, mancando il nesso causale inscindibile tra l'accertamento compiuto nel giudizio chiusosi con sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto esclusivamente l'integritą del massimale, e quello successivo, volto ad accertare il valore degli oggetti custoditi nella cassetta, né costituendo il primo giudizio la premessa logica ineludibile del secondo.