(massima n. 1)
Allorché i contraenti si riferiscano ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro cui eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalitą pratica sottesa alla concessione di quel termine nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice del merito, secondo cui la clausola contrattuale - contenuta in una scrittura privata separata e coeva ad altra principale, costitutiva del diritto di godimento di un posto barca ed auto entro un erigendo porto turistico, contro versamento del prezzo - con cui l'originario concedente si obbligava al "riacquisto" del bene ove l'area portuale non fosse stata sistemata nel termine prefissato, configurava la determinazione del tempo dell'adempimento e non una clausola risolutiva espressa).