(massima n. 1)
Il rapporto di sussidiarietą che collega la responsabilitą dei soci della societą di persone rispetto alla responsabilitą della societą non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilitą dell'art. 1310 c.c., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della societą.