(massima n. 1)
Il giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, e non quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto: ne consegue che il giudicato formatosi sul preuso di un marchio, successivamente registrato, non preclude l'esame della questione della validità del marchio, in quanto l'accertamento del preuso implica la verifica in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione sull'esistenza del carattere distintivo e del possesso dei requisiti di novità e originalità, ma non anche l'accertamento dell'inesistenza di ragioni di nullità rilevabili solo su eccezione di parte (e salvo che nel giudizio sul preuso ne venga accertata pure la liceità ove può controparte abbia sollevato l'eccezione di nullità).