(massima n. 1)
Per l'esperibilità da parte del creditore sociale, ai sensi dell'art. 2362 c.c. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del diritto societario - dell'azione di adempimento delle obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni di una società di capitali erano concentrate in un unico soggetto, persona fisica o giuridica, e nei confronti di quest'ultimo, non è sufficiente l'inadempimento della società, ma è necessario che la stessa sia insolvente, in quanto l'effetto della norma è quello di affiancare l'obbligazione personale dell'unico azionista a quella della società, senza però confondere i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta titolare, ancorché economicamente l'unico azionista possegga l'intero patrimonio della società, perché altrimenti sarebbe vanificato lo scopo legislativo di rafforzare la garanzia dei creditori sociali e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c..