(massima n. 1)
In tema di appalto, l'operativitą della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), bensģ i viali di accesso pedonali al condominio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalitą che la normale utilizzazione dell'opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguitą della spesa occorrente per il relativo ripristino.